
In un contesto economico sempre più incerto, molti lavoratori si interrogano su un aspetto delicato del rapporto di lavoro: è possibile per il datore di lavoro ridurre lo stipendio?. Sebbene ogni lavoratore speri in un aumento per far fronte al caro vita, esistono circostanze specifiche in cui la retribuzione può essere ridotta. Tuttavia, la legge fissa limiti e garanzie precise a tutela del lavoratore.
IL PRINCIPIO GENERALE
L’articolo 2103 del Codice Civile stabilisce un principio fondamentale: il datore di lavoro non può modificare unilateralmente le mansioni, l’inquadramento e la retribuzione del dipendente. Neppure in caso di difficoltà economiche aziendali è consentita una diminuzione dello stipendio senza il consenso del lavoratore.
La norma vieta anche accordi peggiorativi liberamente sottoscritti dalle parti, salvo particolari eccezioni stabilite per tutelare l’interesse del lavoratore.
LE ECCEZIONI: QUANDO LA RIDUZIONE E AMMESSA
Una riduzione concordata della retribuzione può avvenire solo:
- per conservare il posto di lavoro;
- per ottenere un miglioramento delle condizioni complessive di vita;
- per consentire l’acquisizione di nuove professionalità.
In questi casi, il legislatore prevede che l’accordo debba essere formalizzato in sede protetta, ossia:
- presso i sindacati;
- davanti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- davanti al giudice del lavoro;
- oppure davanti alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro.
Questa tutela serve a garantire che il lavoratore non subisca pressioni indebite o condizioni svantaggiose.
IN COSA CONSISTE LA RIDUZIONE
Anche quando avviene un accordo in sede protetta, la riduzione dello stipendio avviene solitamente come conseguenza indiretta di un cambio di mansioni o di livello di inquadramento. A parità di mansioni e orario, infatti, non è possibile ridurre la paga base pattuita.
La nuova retribuzione dovrà comunque rispettare:
- i minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- eventuali importi superiori concordati nel contratto individuale.
QUANDO NON E' MAI POSSIBILE RIDURRE LO STIPENDIO
Non è mai lecito:
- ridurre lo stipendio in modo unilaterale;
- imporre modifiche peggiorative al trattamento retributivo senza l’accordo protetto;
- abbassare la paga base oraria o il livello d’inquadramento;
- retrocedere il lavoratore a mansioni inferiori (demansionamento).
Il datore di lavoro può invece eventualmente rivedere benefit non retributivi, come buoni pasto o bonus accessori, purché non facciano parte della retribuzione fissa e contributiva.
LE TUTELE IN CASO DI RIDUZIONE ILLEGITTIMA
Se il datore di lavoro dovesse procedere in modo illegittimo, il lavoratore può:
- agire in giudizio per il pagamento di differenze salariali e contributive;
- richiedere il TFR ricalcolato;
- ottenere un eventuale risarcimento del danno;
- presentare dimissioni per giusta causa;
- opporsi a eventuali licenziamenti ingiustificati.
A ribadire questi principi è anche l’ordinanza n. 26320/2024 della Cassazione, che ha confermato il divieto di riduzione dello stipendio in assenza di accordo migliorativo formalizzato in sede protetta.