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Nella manovra 2026 spunta la NASpI anticipata diluita in due rate: a chi è riservata

Nella manovra 2026 spunta la NASpI anticipata diluita in due rate: a chi è riservata

Nella Legge di Bilancio 2026 emerge una novità rilevante per i percettori di indennità di disoccupazione che intendono avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. L’anticipo della NASpI non viene eliminato, ma cambia la modalità di erogazione, che non avverrà più in un’unica soluzione.

A partire dal 2026, infatti, i disoccupati che richiedono la liquidazione anticipata dell’intero importo residuo della NASpI riceveranno la somma suddivisa in due rate, di importo non equivalente.

ANTICIPO NASPI PER AVVIO ATTIVITÀ: COSA CAMBIA DAL 2026

La modifica riguarda il cosiddetto incentivo all’autoimprenditorialità, disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo 22/2015. La norma consente al lavoratore con diritto alla NASpI di chiedere la liquidazione anticipata del sussidio per sostenere:

l’avvio di un’attività di lavoro autonomo;

la costituzione di un’impresa individuale;

la sottoscrizione di una quota di capitale in una cooperativa, in qualità di socio lavoratore.

Fino al 2025 l’importo veniva corrisposto in un’unica soluzione da parte dell’INPS. Con la Manovra 2026, invece, il pagamento sarà articolato in due tranche:

una prima rata pari al 70% dell’importo complessivo spettante;

una seconda rata pari al restante 30%.

Il versamento dovrà comunque avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda, secondo le tempistiche stabilite dall’Istituto.

ANTICIPO NASPI: REQUISITI E DOMANDA

La riforma non incide sugli altri aspetti della misura. Anche dal 2026 restano confermate le regole già previste per l’accesso alla NASpI anticipata. In particolare:

l’erogazione è soggetta a IRPEF; non dà diritto a contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare; la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività autonoma o imprenditoriale.

La prestazione resta inoltre incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato. Se il beneficiario viene assunto come dipendente prima della scadenza del periodo teorico di NASpI, è tenuto a restituire integralmente l’anticipazione percepita.

Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale come socio lavoratore.

L’ECCEZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sul tema della restituzione è intervenuta anche la giurisprudenza. Con la sentenza n. 90/2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’anticipo NASpI non deve essere restituito quando l’attività autonoma o imprenditoriale cessa per cause di forza maggiore, non imputabili al lavoratore.

Questo orientamento è stato recepito dall’INPS con la Circolare n. 35/2025, che ha chiarito come l’obbligo di restituzione non trovi applicazione in presenza di eventi oggettivi e indipendenti dalla volontà del beneficiario.

La novità introdotta con la Manovra 2026 si inserisce quindi in un quadro normativo già strutturato, ma comporta una riduzione della liquidità immediata per chi sceglie di utilizzare la NASpI come leva per l’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.

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