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Rottamazione-quinquies al via: come e quando presentare la domanda

Rottamazione-quinquies al via: come e quando presentare la domanda

Con la pubblicazione delle prime linee guida operative da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione-quinquies entra ufficialmente nella fase applicativa. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo un calendario di scadenze già delineato.

Il passaggio è rilevante perché chiarisce tempi, modalità di adesione e struttura dei pagamenti, superando la fase puramente normativa che aveva caratterizzato il dibattito sulla nuova definizione agevolata.

QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.

Rientrano nella definizione agevolata:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • tributi derivanti dalle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

È prevista la possibilità di adesione anche per i contribuenti che avevano partecipato a precedenti definizioni agevolate, pur essendo successivamente decaduti. Sono invece esclusi i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali risultino versate tutte le rate scadute alla data del 30 settembre 2025.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 aprile 2026. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione, nei limiti previsti dalla normativa.

PAGAMENTO: SOLUZIONI E CALENDARIO DELLE RATE

I contribuenti potranno scegliere tra:

  • pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.

In caso di rateizzazione, sono applicati interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

Il calendario delle scadenze prevede:

  • prima, seconda e terza rata con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
  • ultime tre rate con scadenza il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

Il rispetto delle scadenze resta un elemento centrale della misura: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con il ripristino integrale del debito residuo.

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