Con la pubblicazione delle prime linee guida operative da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione-quinquies entra ufficialmente nella fase applicativa. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo un calendario di scadenze già delineato.
Il passaggio è rilevante perché chiarisce tempi, modalità di adesione e struttura dei pagamenti, superando la fase puramente normativa che aveva caratterizzato il dibattito sulla nuova definizione agevolata.
QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.
Rientrano nella definizione agevolata:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- tributi derivanti dalle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
È prevista la possibilità di adesione anche per i contribuenti che avevano partecipato a precedenti definizioni agevolate, pur essendo successivamente decaduti. Sono invece esclusi i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali risultino versate tutte le rate scadute alla data del 30 settembre 2025.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 aprile 2026. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione, nei limiti previsti dalla normativa.
PAGAMENTO: SOLUZIONI E CALENDARIO DELLE RATE
I contribuenti potranno scegliere tra:
- pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.
In caso di rateizzazione, sono applicati interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il calendario delle scadenze prevede:
- prima, seconda e terza rata con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
- ultime tre rate con scadenza il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Il rispetto delle scadenze resta un elemento centrale della misura: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con il ripristino integrale del debito residuo.
