L’assegno di maternità dei Comuni viene rivalutato anche per il 2026. Come accade per molte prestazioni assistenziali, l’importo viene adeguato all’andamento dell’inflazione sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’aggiornamento annuale, è stato stabilito che, a fronte di una variazione pari all’1,4%, l’importo dell’assegno mensile sale a 413,10 euro per ciascuna mensilità spettante. Contestualmente è stato aggiornato anche il limite Isee necessario per accedere al beneficio.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI MATERNITÀ NEL 2026
Per l’anno 2026, l’assegno di maternità riconosciuto dai Comuni e pagato dall’Inps è pari a 413,10 euro al mese, se spettante in misura intera.
La rivalutazione è legata alla variazione annua registrata nel 2025 dell’indice Istat dei prezzi al consumo, comunicata il 16 gennaio 2026. L’aumento si applica alle nuove nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento.
È importante ricordare che l’assegno non concorre alla formazione del reddito e quindi non è soggetto a imposizione fiscale.
IL NUOVO LIMITE ISEE PER ACCEDERE
Con l’adeguamento degli importi è stato aggiornato anche il requisito economico. Per il 2026, l’Isee massimo per poter presentare domanda è fissato a 20.668,26 euro.
Si tratta di una soglia leggermente più alta rispetto al 2025, quando il limite era pari a 20.382,90 euro. Il superamento di questo valore comporta l’esclusione dal beneficio.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’assegno di maternità è una prestazione economica concessa dal Comune di residenza e destinata alle famiglie in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Oltre al requisito Isee, è necessario soddisfare specifiche condizioni di residenza e soggiorno. In particolare possono presentare domanda:
– cittadine italiane o comunitarie;
– familiari di cittadini Ue titolari di carta di soggiorno;
– titolari di permesso di soggiorno;
– titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Un ulteriore requisito riguarda l’assenza di altri trattamenti economici di maternità. L’assegno comunale spetta infatti solo a chi non beneficia di altre indennità di maternità. Se l’importo dell’altra prestazione è inferiore rispetto all’assegno comunale, è possibile ottenere la quota differenziale.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Alla richiesta devono essere allegati:
– l’attestazione Isee in corso di validità;
– la documentazione che comprovi il requisito di residenza e soggiorno.
La procedura si attiva tramite il Comune di residenza, mentre l’erogazione materiale della prestazione è effettuata dall’Inps.
