Nuovi controlli sui conti correnti bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate riportano al centro dell’attenzione il tema delle presunzioni fiscali legate ai movimenti finanziari non giustificati. L’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è individuare eventuali redditi non dichiarati attraverso l’analisi di versamenti e, in alcuni casi, prelievi che non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi del contribuente.
PRESUNZIONE E INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
La normativa consente al Fisco di attribuire ai movimenti bancari la natura di compensi o ricavi, attivando una vera e propria inversione dell’onere della prova. In pratica, qualsiasi accredito può essere considerato reddito imponibile, salvo che il contribuente dimostri il contrario con documentazione idonea.
Per giustificare un bonifico o un versamento in contanti è necessario produrre prove documentali con data certa, che dimostrino ad esempio che si tratta di:
prestiti tra privati;
- donazioni;
- rimborsi spese;
- vendite occasionali tra soggetti privati;
- somme già tassate alla fonte.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione non è automatica né assoluta. Tuttavia, la giustificazione deve essere analitica e riferita a ogni singola operazione contestata. In assenza di prova documentale, il rischio è l’applicazione di imposte aggiuntive e sanzioni proporzionali agli importi accertati.
INDAGINI BANCARIE: DIFFERENZE TRA IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
La presunzione derivante dalle indagini bancarie non opera allo stesso modo per tutte le imposte.
Per quanto riguarda IRPEF, IRES e IRAP, nel caso degli imprenditori la presunzione può riguardare sia i versamenti sia i prelievi, ma questi ultimi solo se superano la soglia di 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili. Per lavoratori autonomi e privati, invece, i prelievi sono generalmente esclusi dalla presunzione, salvo situazioni particolari.
In ambito IVA, vengono esaminati esclusivamente i versamenti. La Cassazione ha ribadito che i prelievi non possono essere automaticamente considerati corrispettivi di operazioni imponibili, poiché un’uscita di denaro non dimostra necessariamente l’esistenza di una vendita non dichiarata.
TRACCIABILITÀ E CONTROLLI INCROCIATI NEL 2026
Le verifiche non si limitano al conto corrente principale, ma possono estendersi a libretti di risparmio, carte prepagate e conti cointestati riconducibili al contribuente.
Nel 2026 l’incrocio dei dati tra l’Anagrafe dei rapporti finanziari e le dichiarazioni fiscali avviene in modo sempre più rapido, rendendo centrale la coerenza tra flussi monetari e redditi dichiarati. La tracciabilità delle operazioni rappresenta quindi uno strumento essenziale per neutralizzare eventuali contestazioni in fase di contraddittorio.
COME DIFENDERSI DA UN ACCERTAMENTO FISCALE
Per evitare contestazioni è fondamentale:
conservare contratti e scritture private con data certa;
documentare in modo puntuale ogni movimento non riconducibile all’attività ordinaria;
mantenere coerenza tra disponibilità finanziarie e dichiarazioni fiscali.
In mancanza di giustificazioni adeguate, i movimenti non documentati possono tradursi in un recupero d’imposta con relative sanzioni. La corretta gestione e conservazione della documentazione rimane, allo stato attuale, la principale tutela contro un accertamento fondato sulle indagini bancarie.
