
La Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 ha chiarito le nuove regole per accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’impiego. Tra i cambiamenti più importanti spicca il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione, valido in presenza di dimissioni o risoluzioni consensuali da un impiego a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti.
Requisiti aggiornati per richiedere la NASpI
Per ottenere l’indennità, è necessario soddisfare tre condizioni fondamentali:
- Disoccupazione involontaria: licenziamento, risoluzione consensuale o dimissioni per giusta causa.
- Rapporto di lavoro subordinato: con contribuzione regolare presso l’INPS.
- Contribuzione minima: dal 2025, è richiesto che tra la cessazione volontaria di un lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria successiva siano trascorse almeno 13 settimane di contribuzione effettiva.
Quando si ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni
Sono considerate valide per la NASpI le seguenti fattispecie:
- Licenziamenti individuali o collettivi
- Dimissioni per giusta causa
- Risoluzione consensuale in sede protetta
- Dimissioni durante maternità o paternità obbligatori
- Rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di tragitto
Non ha diritto alla NASpI chi si è dimesso senza giusta causa nei 12 mesi precedenti ed è stato riassunto e poi licenziato senza aver maturato le 13 settimane contributive.
Le eccezioni al requisito delle 13 settimane
Non è necessario rispettare il nuovo requisito se:
- Le dimissioni erano per giusta causa
- Sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità
- Sono avvenute durante procedura di conciliazione obbligatoria
- Il lavoratore ha rifiutato un trasferimento a sede lontana
In tutti questi casi, la NASpI può essere riconosciuta anche in assenza delle 13 settimane.
I contributi validi ai fini NASpI
Valgono per il diritto alla NASpI:
- Contributi da lavoro subordinato
- Contributi figurativi per maternità e congedi parentali
- Periodi lavorati in UE o paesi convenzionati
- Astensione per malattia figli (massimo 5 giorni/anno fino a 8 anni)
Non valgono:
- Malattia/infortunio non integrati
- Cassa integrazione a zero ore
- Congedi straordinari per assistenza a familiari disabili
Calcolo della NASpI: importi e durata
L’indennità si calcola su base mensile, partendo dall’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Per il 2025:
- Se la retribuzione < 1.436,21 €: NASpI = 75% dell’importo
- Oltre tale soglia: si aggiunge il 25% della differenza
Il massimale mensile 2025 è fissato a 1.562,82 €. La prestazione dura per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi 4 anni (fino a 24 mesi). Dal 7° mese (8° per over 55), l’importo si riduce del 3% al mese.
Domanda di NASpI: modalità e scadenze
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto, tramite:
- Sito INPS con SPID/CIE/CNS
- Patronato
- Contact center INPS
La decorrenza dell’indennità parte dall’ottavo giorno se si fa domanda entro 8 giorni dalla cessazione, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. In caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza scatta dal 38° giorno.
Chi vuole avviare una attività autonoma o partecipare a una cooperativa può richiedere la NASpI in un’unica soluzione.