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NASpI 2025: tutte le novità dopo la Circolare INPS n. 98

NASpI 2025: tutte le novità dopo la Circolare INPS n. 98

La Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 ha chiarito le nuove regole per accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’impiego. Tra i cambiamenti più importanti spicca il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione, valido in presenza di dimissioni o risoluzioni consensuali da un impiego a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti.

Requisiti aggiornati per richiedere la NASpI

Per ottenere l’indennità, è necessario soddisfare tre condizioni fondamentali:

  • Disoccupazione involontaria: licenziamento, risoluzione consensuale o dimissioni per giusta causa.
  • Rapporto di lavoro subordinato: con contribuzione regolare presso l’INPS.
  • Contribuzione minima: dal 2025, è richiesto che tra la cessazione volontaria di un lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria successiva siano trascorse almeno 13 settimane di contribuzione effettiva.

Quando si ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni

Sono considerate valide per la NASpI le seguenti fattispecie:

  • Licenziamenti individuali o collettivi
  • Dimissioni per giusta causa
  • Risoluzione consensuale in sede protetta
  • Dimissioni durante maternità o paternità obbligatori
  • Rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di tragitto

Non ha diritto alla NASpI chi si è dimesso senza giusta causa nei 12 mesi precedenti ed è stato riassunto e poi licenziato senza aver maturato le 13 settimane contributive.

Le eccezioni al requisito delle 13 settimane

Non è necessario rispettare il nuovo requisito se:

  • Le dimissioni erano per giusta causa
  • Sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità
  • Sono avvenute durante procedura di conciliazione obbligatoria
  • Il lavoratore ha rifiutato un trasferimento a sede lontana

In tutti questi casi, la NASpI può essere riconosciuta anche in assenza delle 13 settimane.

I contributi validi ai fini NASpI

Valgono per il diritto alla NASpI:

  • Contributi da lavoro subordinato
  • Contributi figurativi per maternità e congedi parentali
  • Periodi lavorati in UE o paesi convenzionati
  • Astensione per malattia figli (massimo 5 giorni/anno fino a 8 anni)

Non valgono:

  • Malattia/infortunio non integrati
  • Cassa integrazione a zero ore
  • Congedi straordinari per assistenza a familiari disabili

Calcolo della NASpI: importi e durata

L’indennità si calcola su base mensile, partendo dall’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Per il 2025:

  • Se la retribuzione < 1.436,21 €: NASpI = 75% dell’importo
  • Oltre tale soglia: si aggiunge il 25% della differenza

Il massimale mensile 2025 è fissato a 1.562,82 €. La prestazione dura per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi 4 anni (fino a 24 mesi). Dal 7° mese (8° per over 55), l’importo si riduce del 3% al mese.

Domanda di NASpI: modalità e scadenze

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto, tramite:

  • Sito INPS con SPID/CIE/CNS
  • Patronato
  • Contact center INPS

La decorrenza dell’indennità parte dall’ottavo giorno se si fa domanda entro 8 giorni dalla cessazione, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. In caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza scatta dal 38° giorno.

Chi vuole avviare una attività autonoma o partecipare a una cooperativa può richiedere la NASpI in un’unica soluzione.

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