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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro: tutte le novità in vigore dal 24 maggio

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro: tutte le novità in vigore dal 24 maggio

Dal 24 maggio 2025 è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato il 17 aprile scorso. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 37, comma 2, del Dlgs 81/2008, sostituisce e unifica tutti gli accordi precedenti, delineando un quadro normativo aggiornato e organico in tema di obblighi formativi per lavoratori, dirigenti, datori di lavoro e preposti.

I nuovi corsi obbligatori per la sicurezza

Con l’entrata in vigore dell’Accordo, cambia in modo sostanziale l’obbligo formativo:

  • Datori di lavoro, anche se non RSPP, dovranno seguire un corso di almeno 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • Preposti: corso da 12 ore (anziché 8), in presenza o videoconferenza sincrona, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore.
  • Dirigenti: formazione ridotta a 12 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. Aggiornamento ogni 5 anni.
  • Lavoratori e autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: obbligo di 12 ore di formazione in presenza.

Tra le novità, l’introduzione dell’obbligo formativo per operatori di:

  • Carriponte
  • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
  • Macchine agricole raccoglifrutta (CRF)

Infine, l’Accordo introduce nuovi moduli obbligatori su temi emergenti, come molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e strumenti per la comprensione linguistica rivolti ai lavoratori stranieri.

Più controlli e criteri più severi per i formatori

Il nuovo testo normativo stabilisce requisiti più stringenti per i formatori, che dovranno dimostrare esperienza professionale e didattica, oltre a seguire regolarmente aggiornamenti delle competenze.

Viene anche introdotto un sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione, che prevede verifiche sul campo e non solo al termine dei corsi.

Periodo transitorio e riconoscimento dei crediti pregressi

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale aziende e soggetti formatori potranno adeguare i programmi alle nuove disposizioni.

L’Accordo riconosce inoltre i crediti formativi già acquisiti, permettendo ai lavoratori di non ripetere corsi già frequentati, se in regola con i precedenti obblighi di aggiornamento.


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