
Chiarimenti importanti arrivano dal Ministero del Lavoro in merito ai diritti dei riders, ovvero i ciclo-fattorini che effettuano consegne tramite bici, bici elettriche o ciclomotori attraverso piattaforme digitali.
Lavoro complesso, non solo consegne
Nella Nota ministeriale del 18 aprile 2025, si sottolinea che il lavoro dei riders non si limita alla consegna, ma comprende anche attività di gestione e organizzazione delle consegne, rendendolo un impiego eterogeneo che non rientra facilmente nelle classificazioni tradizionali del lavoro subordinato.
La normativa di riferimento
La base normativa è rappresentata dal decreto legislativo 81/2015, che all’articolo 2 estende le tutele del lavoro subordinato anche alle collaborazioni autonome con caratteristiche simili alla subordinazione (eterodirezione, continuità, inserimento nell’organizzazione del committente).
Si aggiungono gli articoli 47-bis e seguenti dello stesso decreto, che disciplinano il lavoro tramite piattaforma digitale, prevedendo tutele su:
- compensi minimi
- assicurazione contro gli infortuni
- diritto all’informazione
- divieto di discriminazione
Direttiva UE e inquadramento futuro
La Nota si inserisce anche nel quadro della Direttiva UE 2024/2831, che dovrà essere recepita entro dicembre 2026. Questa impone agli Stati membri di contrastare l’abuso del lavoro autonomo e introduce la presunzione legale di subordinazione quando si verificano determinati elementi oggettivi.
Come riconoscere il lavoro subordinato
La Nota indica che, nel valutare l’inquadramento dei riders, deve prevalere l’elemento fattuale sulla forma contrattuale. Tra gli indizi che fanno propendere per un rapporto subordinato:
- vincoli di orario e geolocalizzazione
- uso obbligatorio di strumenti forniti dalla piattaforma
- ranking, penalizzazioni e incentivi
- mancanza di reale autonomia
I criteri per l’inquadramento subordinato
Il Ministero elenca i principali elementi presuntivi di subordinazione, tra cui:
- esercizio di controllo da parte della piattaforma
- vincoli di esclusiva
- impossibilità di farsi sostituire
- retribuzione fissa o predeterminata
- monitoraggio delle prestazioni
Tutele per i riders realmente autonomi
Anche per i riders che operano come autonomi effettivi, la Nota sottolinea l’importanza di valutare la reale autonomia organizzativa. In questo caso, devono comunque essere garantiti diritti minimi:
- compenso equo
- tutela contro gli infortuni
- accesso alle informazioni essenziali
- parità di trattamento
La Nota del Ministero del Lavoro rappresenta un passo avanti importante nella regolamentazione del lavoro dei riders, fornendo strumenti interpretativi chiari sia in vista del recepimento della Direttiva europea che per l’attività ispettiva immediata.